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Statuto Associazione - Adig Lazio

A.D.I.G Lazio

Associazione Diabete Infantile Giovanile APS

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STATUTO A.D.I.G. LAZIO-APS

Art. 1 Costituzione
  1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata  "Associazione Diabete Infantile Giovanile Lazio - APS", in forma  abbreviata "A.D.I.G. Lazio - APS", qui di seguito detta "Associazione".
  2. L'Associazione si configura quale Associazione di promozione  sociale, ai sensi degli art. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117  del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali  dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro  neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità  sociale.
L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria  denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale  scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni  comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
  1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali  regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero  necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o  attività.
Art. 2 Sede
  1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma.
  2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e  trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria,  purchè all'interno del medesimo Comune.
  3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.
Art. 3 Durata
L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 4 Oggetto e finalità
  1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi  della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della  dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è  apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro,  democraticità della struttura ed elettività e gratuità delle cariche  sociali.
  2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di  utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse  generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo ri. 117 del  2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo  prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
  3. c) prestazioni socio - sanitarie di cui al decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  4. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o  ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di  promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e  delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  5. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e  politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle  attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione  delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le  banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.  53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
L'attività dell'Associazione è finalizzata alla cura degli interessi  individuali e collettivi dei soggetti con diabete di tipo 1 e loro  familiari, in particolare persegue le suddette attività di interesse  generale mediante le attività di seguito elencate:
  • combattere le discriminazioni nelle cure, nelle scuole, nello sport,  nel lavoro e nella società, dovute alle condizioni di soggetto con  diabete;
  • mantenere stretti contatti con gli enti sanitari del territorio  regionale per garantire che la le prestazione delle cure a favore dei  bambini e giovani con diabete in età evolutiva sia attuata ovunque in  modo omogeneo ed ottimale anche mediante l'intervento degli associati,  promuovendo la sottoscrizione di convenzioni e/o collaborazioni con i  predetti enti, promuovendo l'adozione di protocolli di assistenza,  educazione, e prevenzione validi su tutto il territorio regionale;
  • informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla realtà del  diabete in età evolutiva attraverso l'organizzazione di seminari, tavole  rotonde, pubblicazioni su quotidiani, riviste, social al fine di  migliorare l'educazione e la coscienza sociale del diabete e delle sue  problematiche;
  • promuovere l'educazione dei soggetti con diabete, delle loro  famiglie e della collettività per favorire la conoscenza del diabete e  la diagnosi precoce della patologia, anche mediante conferenze, incontri  informativi, campi scuola educativi, iniziative ricreative e formative  per i giovani, pubblicazioni, nonché diffondendo i risultati della  ricerca attraverso programmi, progetti ed iniziative di carattere  sociale e sanitario;
  • promuovere la ricerca scientifica ed operativa (metodi, terapie,  informazioni) sul diabete e diffonderne i risultati in collaborazione  con i centri di Diabetologia del Lazio;
  • segretariato sociale rispetto alle pratiche amministrative e  burocratiche per la richiesta di esenzioni ed invalidità, orientamento  sui percorsi terapeutici, ai soggetti con diabete ed ai loro familiari;
  • favorire l'interscambio delle esperienze territoriali e garantire la  diffusione delle informazioni, contribuendo alla unificazione delle  diverse realtà associative in ambito regionale.
  1. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice  del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale  sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime  secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.  Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
  2. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi -  attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di  natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di  interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e  correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
  3. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed  informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si  avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed  in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche  attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti  aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
Art. 5 Associati
  1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in  modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano  partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera,  competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere  inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso  contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
  2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla  costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal  Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione
annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di  ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare  integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di  attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi  associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non  discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di  interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato  e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
  1. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il  Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di  rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal  ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si  pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata,  delibererà in occasione della prima riunione successiva.
  2. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né  ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
 
Art. 6 Diritti e doveri degli associati
  1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
  2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un  periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di  recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione  scritta inviata all'Associazione.
  3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo  stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali  facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle  assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno  diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti  alle cariche sociali.
  4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente  Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le  quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
  5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e  gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi  dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi  consensualmente assegnata.
  6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione  alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro  dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto  le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i  limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
  7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere  assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento  dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi,  in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
Art. 7 Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per:
Decesso;
Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in  qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;  tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il  pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
Decadenza: la decadenza viene dichiarata  dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è  previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui  la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto,  dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi  associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine  dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano  incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio  Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione  degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiestodallo  stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con  lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta  giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla  convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della  richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla  convocazione.
Art. 8 Organi dell'Associazione
  1. Gli organi dell'Associazione sono:
  2. l'Assemblea degli Associati;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. il Presidente;
  5. Organo di controllo (eventuale).
Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale.
Per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso  delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente  Statuto.
Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati
  1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
  2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di  elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla  deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della  quota associativa annuale.
  3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi  rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni  associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri  associati.
  4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
  5. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
  6. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
  7. deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
  8. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
  9. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  10. deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato  accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del  presente Statuto;
  11. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione  dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
  12. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre. L'Assemblea ha inoltre il compito di:
  13. deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
  14. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
  15. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati
  1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere  convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile,  per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo  lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta  ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal  caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal  ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30  giorni dalla convocazione.
  1. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante  comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data  fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con  certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.
L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la  seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
Art. 11 Validità dell'Assemblea
  1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua  mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di  entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
  2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
  3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando  sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In  seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia  il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
  4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate  dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto  degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie  dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli  associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in  proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo  scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio  residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre  quarti degli associati.
  5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale  sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni  associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che  tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire  la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla  trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.  L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente,  e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire  la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel  corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà  dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le  decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo
  1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso  è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra  gli associati.
  3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo  provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli  associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella  graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono  insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se  vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il  Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
  1. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il  Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere  scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con  esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a  due incarichi ad una sola persona.
Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo
  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta  sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per  deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo  da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure  dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
  2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da  inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.  L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco  delle materie da trattare.
  3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua  mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal  componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal  Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da  persona designata da chi presiede la riunione.
  4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi  intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del  Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei  presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione,  sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto  di consultare i verbali delle riunioni redatti.
Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo
  1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali  stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive,  di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi  dell'Associazione.
  2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
  3. eleggere il Presidente e il VicePresidente;
  4. assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
  5. amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  6. predispone, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio  consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio,  da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  7. qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento  interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà  regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita  dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per  l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
  8. indire adunanze, convegni, ecc.;
  9. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
  10. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  11. decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
  12. deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori  dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche  ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del  D.Lgs. n. 117/2017;
  13. proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di  cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito  particolari benemerenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non  associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non  spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
1)     istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
Art. 15 Il Presidente
  1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte  ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e  del Consiglio Direttivo.
  2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
  3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
  4. Il Presidente in particolare:
  5. provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  6. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione  dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e  postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni  finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da  qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando  quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i  pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può  richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
  1. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
  2. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di  competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo  stesso nella prima riunione successiva.
  3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere
  1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
  2. Al Segretario compete:
  3. la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  4. curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  5. la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
  6. Al Tesoriere spetta il compito di:
  7. tenere ed aggiornare i libri contabili;
  8. predisporre il bilancio dell'Associazione.
 
Art. 17 Organo di Controllo
  1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea  lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30,  comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e  può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con  riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori  legali iscritti nell'apposito registro.
  1. L'Organo di controllo:
  • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  1. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento  procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può  chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni  sociali o su determinati affari.
  2. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui  all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei  conti.
Art. 18 Libri sociali
L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
- libro degli associati;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura
dell'organo cui si riferiscono.
Art. 19 Risorse economiche
  1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n.117/2017, da:
- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
  • entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate
derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
  • entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
  1. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di  gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a  fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed  altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di  ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi,  proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento  dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di  finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 20 Esercizio finanziario
  1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo  redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di  depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati,  cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria  annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
  3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti  ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le  componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere  distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in  attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al  raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione
  1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o  l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le  modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
  2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
  3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse  economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non  potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro  ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui  all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.
 
Art. 22 Disposizioni generali
 
Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali  Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si  applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117  (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del  Codice Civile.
Attenzione! Questo Non è un sito medico.Non forniamo in alcun modo consulenze di tipo medico.Le  informazioni di tipo sanitario contenute nel nostro sito sono di  carattere generale ed in nessun caso si dovranno prendere decisioni  sulla base di notizie da noi fornite
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