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Chi Siamo
STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE
DIABETE INFANTILE GIOVANILE
Regione
Lazio
denominata
anche A.D.I.G. LAZIO-ONLUS
===============
000=============
APPROVATO
CON DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN DATA 22 MAGGIO 2010;
REGISTRATO
PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE IN DATA 8 GIUGNO 2010 N°2053/3
Art. 1
DENOMINAZIONE
E’ costituita
l’Associazione Diabete Infantile Giovanile denominata anche
A.D.I.G. Lazio Onlus.
L’Associazione
è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che,
approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio disciplinare
specifici rapporti o attività dell’associazione.
Art. 2
SEDE LEGALE
L’Associazione
ha sede presso il domicilio del Presidente in carica pro tempore. Il
cambiamento della sede sociale nell’ambito dello stesso comune non costituisce
modificazione dell’atto costitutivo ed è deliberata dall’Assemblea dei soci con
le maggioranze costitutive e deliberative previste per l’Assemblea ordinaria.
Art. 3
DURATA
L’Associazione
è contratta a tempo indeterminato.
Art. 4
SCOPI E ATTIVITA’
L’Associazione Diabete Infantile Giovanile, A.D.I.G. Lazio Onlus,
è
costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice
Civile e della legislazione vigente. Essa
si ispira e fa propri i principi, gli intendimenti e le disposizioni
contenute nella legge 266/1991 e successive integrazioni e modificazioni. L’Associazione
non persegue fini di lucro, neanche
indiretto, ed è un’Associazione di Volontariato. Essa opera in forma
democratica, esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’attività dell’
Associazione è finalizzata alla cura degli interessi individuali e collettivi
dei soggetti con diabete
L’Associazione
in particolare:
a)
favorisce la diffusione delle informazioni sia scientifiche che
non,ai soggetti con diabete, ai loro familiari, ad Enti Pubblici e privati ed
all’opinione pubblica, al fine di migliorare l’educazione e la coscienza
sociale del diabete e delle sue problematiche.
b)
sollecita con proposte, programmi e progetti le autorità
legislative, amministrative e sanitarie, collaborando con esse per attivare
tutte le misure volte al miglioramento dell’assistenza ai soggetti con diabete.
c)
promuove l’educazione dei soggetti con diabete, delle loro
famiglie e della collettività per favorire la conoscenza del
diabete;la diagnosi precoce della patologia;corsi,conferenze,incontri,campi
scuola educativi,iniziative ricreative e formative,pubblicazioni;
d)
sviluppa iniziative per garantire adeguati mezzi di assistenza
ai soggetti con diabete e alle loro famiglie,in particolare laddove
l’organizzazione pubblica non offre interventi adeguati;
e)
sollecita le istituzioni pubbliche affinché siano adottati
protocolli di assistenza, educazione, e prevenzione validi su tutto il
territorio regionale.
Per lo svolgimento delle proprie attività,l’Associazione Diabete Infantile Giovanile, A.D.I.G. Lazio Onlus, si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
L’attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti che l’organizzazione fisserà annualmente.
Art. 5
SOCI
Possono far
parte dell’Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche e le
associazioni di fatto coloro che si riconoscano nello Statuto ed intendano
collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. I Soci prestano la loro
opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con
essa alcun tipo di contratto di lavoro dipendente o autonomo. La richiesta di
ammissione all’Associazione avviene mediante inoltro di domanda scritta indirizzata
al Legale Rappresentante. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo con
proprio provvedimento non soggetto ad obbligo di motivazione.
I Soci
possono essere:
Soci
Operativi
Sono Soci Operativi
i soggetti con diabete di tipo 1,di tipo
Soci
Sostenitori
Sono Soci
Sostenitori tutti coloro che contribuiscano agli scopi dell’Associazione
attraverso liberalità in denaro o in natura.
Soci Onorari
Sono Soci
Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito
particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione senza diritto
di voto.
Sono
espressamente escluse la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa nonché ogni limitazione dei diritti degli associati derivanti dalla
medesima. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma
impegna gli aderenti all’osservanza delle disposizioni statutarie e
regolamentari, nonché delle direttive e delle deliberazioni che, nell’ambito
delle disposizioni medesime, siano emanate dagli organi dell’Associazione.
La qualità di
Socio si perde per:
-
decesso;
-
mancato pagamento
della quota sociale;
-
dimissioni: ogni
Socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione
scritta al legale rappresentante; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta
fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
-
espulsione: può
essere deliberata dal Consiglio Direttivo quando l’associato abbia compiuto
atti in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano
intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto
associativo.
La
delibera d’espulsione è assunta previa contestazione degli addebiti e sentito
il socio interessato, se possibile, o comunque quando l’audizione sia richiesta
dallo stesso.
Gli associati
che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione, non possono
richiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul
patrimonio dell’Associazione.
Art. 6
ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
-
l’Assemblea dei
Soci;
-
il Consiglio
Direttivo;
-
il Presidente;
-
il Presidente
Onorario.
Ai sensi dell’Art.3 punti 3 e 4 ,della
L.R. n°29/93 tutte le cariche elettive
sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo può deliberare in
favore dei componenti degli organi elettivi il solo rimborso delle spese
effettivamente sostenute per l’adempimento delle loro funzioni.
Possono concorrere alle cariche elettive
tutti i Soci che abbiano conseguito la maggiore età e che siano in regola con
il pagamento delle quote associative.
Art. 7
ASSEMBLEA DEI
SOCI
L’Assemblea regolarmente costituita
rappresenta l’universalità degli associati.
Essa è il massimo organo deliberante. Le
sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto,
obbligano tutti gli associati.
L’Assemblea può essere ordinaria e
straordinaria.
L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
a)
definire gli
indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
b)
approvare il
bilancio consuntivo e quello preventivo dell’Associazione;
c)
eleggere il
Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo;
d)
approvare, su
proposta del Consiglio Direttivo, i regolamenti interni dell’Associazione
e)
determinare l’entità
della quota sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
f)
deliberare su ogni
argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua valutazione da parte del
Consiglio Direttivo
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
e)
deliberare
sul trasferimento della sede dell’associazione al di fuori del territorio comunale;
g)
deliberare sulle modifiche dello Statuto
dell’Associazione;
h)
deliberare sullo scioglimento
dell’Associazione e sulla nomina del liquidatore.
i)
deliberare su ogni argomento di carattere
straordinario sottoposto alla sua valutazione da parte del Consiglio Direttivo
L’Assemblea è convocata almeno una volta
all’anno ed ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente
dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.
La convocazione è fatta dal Presidente o
da persona dallo stesso a ciò delegata mediante comunicazione scritta (lettera,
posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica)
almeno quindici giorni prima della data della riunione.
Nella convocazione devono essere
specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia
di prima che di eventuale seconda convocazione.
L’Assemblea può essere convocata in
seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima
convocazione.
Hanno diritto
di intervenire all’Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota associativa.
I Soci
maggiorenni ed i rappresentanti dei soci minorenni possono farsi rappresentare
da altro Socio mediante delega scritta. Non son ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.
Spetta al
Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
L’Assemblea è
regolarmente costituita:
in sede
ordinaria:
·
in prima convocazione: quando siano presenti, in proprio o per
delega, almeno la metà più uno dei soci;
·
in seconda convocazione: indipendentemente dal numero degli
intervenuti.
in sede
straordinaria:
·
sia in prima che in seconda convocazione: quando siano presenti,
in proprio o per delega, almeno un terzo dei soci aventi diritto;
Ogni Socio,escluso
il Socio Onorario, ha diritto ad un voto. Per i soci minori di età si applica
quanto previsto dagli artt. 315 e ss. del Codice Civile.
Le
deliberazioni dell’Assemblea, sono validamente adottate a maggioranza semplice
degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto
degli astenuti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in
sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da uno dei Soci
intervenuti all’uopo individuato dall’Assemblea. Le funzioni di segretario sono
svolte dal Segretario dell’Associazione o in caso di suo impedimento da persona
nominata dall’Assemblea. I verbali dell’Assemblea sono redatti dal Segretario e
firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Le decisioni dall’Assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, dalla medesima adottate in conformità alla
legge ed allo Statuto, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario
e sottoscritto dal Presidente.
Art.
8
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio
Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione, eletto dall’Assemblea, e
da un numero di membri non inferiore a due e non superiore a dieci.
L’Assemblea
convocata per l’elezione del Consiglio Direttivo determina, di volta in volta,
il numero dei componenti da nominare.
I membri del
Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio
Direttivo:
a)
attua le direttive generali stabilite dall’Assemblea e promuove
ogni iniziativa utile o necessaria al conseguimento degli scopi dell’Associazione;
b)
compie, collegialmente o delegando uno o più dei suoi membri,
tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria l’amministrazione necessari o
comunque connessi all’organizzazione e al regolare funzionamento dell’Associazione;
c)
delibera circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli
associati;
d)
compie tutti gli atti di gestione dell’eventuale personale
dipendente;
e)
approva, su proposta del Tesoriere, la bozza di bilancio consuntivo
e di bilancio di previsione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
f)
definisce l’importo delle quote annuali dovute dai Soci da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
g)
ha facoltà di predisporre uno o più regolamenti interni che,
conformandosi alle norme del presente Statuto, definiscano gli aspetti pratici
e particolari della vita dell’Associazione. Tali regolamenti sono sottoposti
all’approvazione dell’Assemblea. L’Assemblea delibera sui regolamenti ad essa
presentati con le maggioranze richieste, di volta in volta, in relazione alla
materia oggetto di regolamento.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più dei suoi
membri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo
studio di problemi specifici.
Il Consiglio
Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il
Segretario.
Se vengono a
mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli
nominando al loro posto il Socio o Soci che nell’ultima elezione assembleare
seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso
i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della
loro nomina.
Se vengono a
mancare consiglieri in numero superiore alla metà il Presidente deve convocare
l’Assemblea per nuove elezioni.
Il Consiglio
Direttivo si raduna su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne
dimostri l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due
membri del Consiglio stesso.
La
convocazione della riunione deve avvenire con comunicazione scritta (lettera,
posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma e posta elettronica) e deve essere recapitata agli aventi diritto
almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Solo in caso di
effettiva e comprovata urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato
nelle ventiquattro ore precedenti la riunione
L’avviso di
convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno. Per la
validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza
della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è
presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal
Vicepresidente o in assenza di quest’ ultimo, da altro membro del Consiglio nominato
dai presenti.
Le funzioni
di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua
assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il
voto di chi presiede.
Delle
deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Art.
9
PRESIDENTE
Il Presidente
è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata
nell’Atto Costitutivo.
Spetta al
Presidente:
a)
la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei
terzi;
b)
la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea dei Soci;
c)
la vigilanza sull’attuazione delle deliberazioni assunte dagli
Organi dell’Associazione;
d)
la firma di atti e documenti che determinino impegni e l’assunzione
di obbligazioni da parte dell’Associazione;
e)
la predisposizione delle linee generali del programma delle
attività annuali ed a medio termine dell’Associazione da sottoporre all’approvazione
del Consiglio Direttivo. Tale funzione è esercitata anche attraverso l’individuazione
di criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e
puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli
associati;
f)
proporre al Consigli Direttivo l’istituzione di comitati
operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di
funzionamento e gli obiettivi.
g)
emanare i regolamenti interni approvati dall’Assemblea dei soci;
h)
la redazione della relazione consuntiva annuale sull’attività
dell’Associazione;
i)
l’adozione, in caso di necessità, di provvedimenti urgenti salvo
la ratifica del Consiglio Direttivo in occasione della prima adunanza utile;
j)
ogni altra funzione, anche di straordinaria amministrazione, che
ad esso venga delegata dal Consiglio Direttivo.
Per i casi
d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del
Presidente,lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.
Art. 10
PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente
Onorario viene eletto dall’Assemblea fra le personalità di chiara fama, la cui
presenza possa conferire ulteriore prestigio all’Associazione
Art. 11
SEGRETARIO E TESORIERE
Il Segretario
viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.
Il
Segretario:
a)
coadiuva il Consiglio Direttivo nelle sue riunioni;
b)
è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento del Libro dei
Soci e del Registro dei volontari. E’ responsabile della redazione e
della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea.
Il Tesoriere
viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.
Il Tesoriere:
a)
cura la gestione economica e contabile dell’Associazione secondo
le direttive del Consiglio Direttivo;
b)
predispone la bozza di bilancio consuntivo e di bilancio
preventivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
c)
redige la relazione economica e finanziaria di accompagnamento
al bilancio consuntivo.
Art. 12
RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione
persegue gli scopi che si prefigge e fa fronte alle spese necessarie al suo funzionamento
attraverso risorse economiche costituite:
dalle quote
sociali annue la cui misura minima è fissata annualmente dall’Assemblea dei
soci su proposta del Consiglio Direttivo;
a)
da eventuali proventi derivanti da attività associative
(manifestazioni e iniziative);
b)
da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi
dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il
raggiungimento dei fini dell’Associazione;
c)
da contributi di organismi internazionali;
d)
dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali;
L’Associazione
può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’articolo
5,comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.
Il patrimonio
sociale indivisibile è costituito da:
a)
beni mobili ed immobili;
b)
donazioni, lasciti o successioni;
Anche nel
corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la
divisione delle risorse comuni.
I proventi
delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita
dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposti per legge.
Art. 13
ESERCIZIO SOCIALE
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con
la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere
presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale.
Il Bilancio
consuntivo ed il Bilancio di Previsione devono
essere redatti secondo schemi idonei alla rappresentazione della situazione
economica e finanziaria dell’Associazione e sono accompagnati da una relazione
economica e finanziaria redatta dal Tesoriere dell’Associazione.
Nel corso di
tale Assemblea saranno stabiliti gli indirizzi programmatici per l’attività
dell’anno in corso.
Art.14
SCIOGLIMENTO
In caso di
scioglimento l’assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i
poteri.
I beni che
residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti interamente ad
altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Art.
15
NORME
FINALI
Per quanto
altro non espressamente contenuto nel
presente Statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile oltre che le
disposizioni così come previste dalla legge 266/1991 e successive
modificazioni.